VALIDITÁ DI EVENTUALI ATTESTATI PREGRESSI

Se si è già in possesso di un attestato di formazione in materia di sicurezza è necessario che quest’ultimo rispetti alcuni criteri affinché possa essere ritenuto valido (data, ente formatore, durata, contenuti ecc.).

  • Nel fac-simile vengono individuati i contenuti minimi che gli attestati devono avere, in più si precisa che:
  • La normativa di riferimento deve contenere almeno il D.Lgs 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
  • Il monte ore deve essere maggiore o uguale a 4;
  • Il corso deve essere stato svolto da non più di 5 anni
  • La firma dell’organizzatore del corso è obbligatoria, non basta il nominativo.

A prescindere dagli attestati in possesso, è possibile essere esentati SOLO dall’effettuazione del Modulo 1; nessun attestato ha la possibilità di esentare dagli altri moduli in quanto trattasi di Formazione Specifica per il nostro Ateneo.

Invece, coloro che hanno svolto il corso all’Università UNIMORE sono esentati anche dal Modulo 3, in quanto presenta i medesimi contenuti (il modulo è stato realizzato in collaborazione con UNIMORE). Gli studenti dovranno inviare gli attestati di eventuali precedenti corsi in materia di formazione sicurezza svolti ai propri tutor del Dipartimento di afferenza, i cui contatti sono reperibili al link Tutor formazione sicurezza.

 

Ultime modifiche: martedì, 10 dicembre 2019, 10:25